Il Tar toscano sospende il giudizio sul piano regionale di controllo che prevede la partecipazione dei cacciatori agli abbattimenti
(DIRE) Firenze, 10 ott. – Sulla caccia al cinghiale il Tar sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata da un gruppo di associazioni animaliste, capitanate dal Wwf, circa la partecipazione dei cacciatori all’esecuzione degli abbattimenti. Le associazioni avevano impugnato nei mesi scorsi il piano di controllo dei cinghiali deliberato dalla Regione.
A maggio era già arrivato un primo colpo alla delibera con la decisione da parte del tribunale amministrativo di applicare la sospensiva in relazione alla cacciata di braccata. La nuova pronuncia, invece, è stata depositata ieri dalla seconda sezione. Il dubbio riconosciuto come meritevole di valutazione da parte dei giudici di via Ricasoli riguarda la facoltà concessa anche ai cacciatori di partecipare agli abbattimenti. Secondo i ricorrenti la legge regionale di riferimento, risalente al 1994, cozzerebbe coi principi sanciti a livello nazionale dalla legge 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio.
“In alcun modo – riconosce il Tar- è previsto” dalla legge 157 “il coinvolgimento dei cacciatori o delle guardie giurate private, come invece” sancito “dalla legislazione toscana. La giurisprudenza costituzionale- aggiunge la seconda sezione- ha chiarito che l’elenco previsto dalla legge nazionale e’ tassativo e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente”.
D’altronde il tribunale non sembra persuaso dalle deduzioni presentate dalla Giunta regionale: “Il collegio- si legge ancora- dubita che la cautele adottate dalla legislazione regionale per selezionare i cacciatori autorizzati all’attuazione dei piani di abbattimento, consistente nella specifica abilitazione rilasciata dopo la frequenza di un corso e il superamento di un esame finale possano essere sufficienti a garantire la costituzionalità”.
La stessa osservazione da parte della Regione che la funzione direttiva e il coordinamento sono comunque affidati in via esclusiva a guardia venatorie provinciali “non appare sufficiente a rendere manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale proposta”. Perplessità che verranno dipanate a questo punto soltanto dalla Consulta. Subito dopo potrà riprendere il giudizio sul ricorso che nel merito contesta la possibilità per la Regione di ordinare piani di abbattimento senza aver prima provato a contenere i cinghiali con metodi ecologici, secondo quanto sancito dalla normativa nazionale di riferimento.