Cerchiamo di capire, nel modo più semplice possibile, come funziona la caccia. Alcuni dei concetti che spiegheremo ci serviranno per entrare nei dettagli dell’“emergenza cinghiali”.

Cercheremo di semplificare il più possibile, ma la materia è molto, molto complessa perché, sebbene ci sia una legge nazionale, la numero 157 del 1992, che con alcuni articoli tutela la fauna selvatica e con molti altri detta le norme che regolano la caccia, ogni Regione recepisce questa legge con una propria, apportando modifiche.

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Quale legge regolamenta la caccia?

L’attività venatoria è regolamentata dalla legge nazionale 157/92, la stessa che tutela la fauna selvatica. Ogni regione la adatta e la applica al proprio territorio con una legge regionale, che non deve essere in contrasto con quella nazionale e con la costituzione.

Quando inizia e quando finisce la stagione venatoria?

La stagione venatoria inizia la terza domenica del mese di settembre e finisce il 31 gennaio. La caccia di selezione agli ungulati può essere svolta anche in altri mesi dell’anno, in base a regolamentazioni regionali.

Perché in ogni regione ci sono date diverse?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 18 della legge 157/92, le regioni possono concedere più giorni di caccia con la pre-apertura (dai primi giorni di settembre alla terza domenica del mese) e con il protrarsi della stagione venatoria (fino alla prima decade di febbraio), con riferimento soltanto ad alcune specie e situazioni precise.
Le regioni possono autorizzare queste modifiche previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA) e condizionate alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori, passaggio che non sempre viene effettuato, come non sempre viene rispettata la normativa che chiede ad ogni regione di predisporre piani faunistici aggiornati tutti gli anni.

Cosa sono i piani faunistici venatori regionali e provinciali?

Secondo l’articolo 10 della legge 157/92 il piano faunistico venatorio è uno strumento indispensabile per la sostenibilità, almeno teorica, dell’attività venatoria.
Secondo il comma 10 dell’articolo 10 della legge 157/92 le regioni devono attuare la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali; spetta all’ISPRA il compito di garantirne l’omogeneità e la congruenza.
Il piano faunistico per legge deve prevedere le zone di protezione, le aree in cui può svolgersi l’attività venatoria (ATC e CA) e le modalità con cui la caccia va svolta, in rapporto alle problematiche ambientali e alle esigenze prioritarie di conservazione della natura.
Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per l’individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV), di aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Al momento della pubblicazione di questa pagina, febbraio 2019, solo 10 regioni italiane dispongono di piano faunistico venatorio valido. Appena 4 regioni hanno un piano realizzato nell’arco degli ultimi cinque anni. Per le altre, la pianificazione è del tutto assente o scaduta da tempo. La Regione Lazio, ad esempio, ha un piano faunistico venatorio, pur formalmente vigente, di circa 20 anni fa. La Regione Lombardia di fatto non ha un piano faunistico valido.
Provate ad immaginare quanto possa essere cambiato il nostro territorio in 20 anni! Quanti immobili, strade, infrastrutture, vegetazione, ambiente tolti alla fauna e non considerati nei piani faunistici venatori!

Le regioni quindi concedono di sparare ad un numero di animali ipotetico, sia perché i censimenti sono approssimativi, sia perché il territorio disponibile si riferisce a documenti vecchi anche di decenni.

Molte regioni approvano calendari venatori senza piani faunistici validi.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 157/92 il piano faunistico-venatorio è uno strumento indispensabile per la sostenibilità, almeno teorica, dell’attività venatoria. È uno strumento tecnico-politico di pianificazione che, a partire dalla situazione attuale della fauna e delle sue criticità, individua le azioni gestionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi regionali e/o provinciali in materia.

Il piano faunistico, per legge, deve prevedere le zone di protezione, le aree in cui può svolgersi l’attività venatoria (come Ambiti Territoriali Caccia e Comprensori Alpini) e le modalità con cui la caccia va svolta, in rapporto alle problematiche ambientali e alle esigenze prioritarie di conservazione della natura.

Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per l’individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie (AFV), di aziende agri-turistico-venatorie (AATV) e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il piano faunistico-venatorio regionale dispone quanti animali delle varie specie cacciabili possono essere “prelevati” (uccisi) dai cacciatori.

Al momento della pubblicazione di questa pagina (marzo 2019) solo 10 regioni italiane dispongono di un piano faunistico venatorio valido. Appena 4 regioni hanno un piano realizzato nell’arco degli ultimi cinque anni. Per le altre, la pianificazione è del tutto assente o scaduta da tempo. La Regione Lazio, ad esempio, ha un piano faunistico-venatorio, pur formalmente vigente, risalente a circa 20 anni fa, mentre la Regione Lombardia non ha mai avuto un piano faunistico.

Provate ad immaginare quanto possa essere cambiato il nostro territorio in 20 anni: quanti nuovi immobili, strade, infrastrutture e quanta vegetazione e ambiente tolti alla fauna e non considerati nei piani faunistici venatori.
Le regioni quindi concedono di sparare ad un numero di animali ipotetico, sia perché i censimenti sono approssimativi, sia perché il territorio disponibile si riferisce a documenti vecchi anche di decenni.
Inoltre, poiché la caccia insiste anche su siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale creati dall’Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, tutti i piani faunistico-venatori regionali e provinciali devono essere assoggettati a Valutazione di Incidenza, misura tuttavia poche volte adottata in Italia.

Quindi accade che molte regioni approvino calendari venatori senza avere piani faunistici oppure senza che questi siano aggiornati o validi.

Inoltre i calendari venatori devono essere deliberati con atti amministrativi, mentre alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, lo hanno approvato con una legge regionale, un espediente disonesto adottato per evitare i ricorsi amministrativi delle associazioni, alle quali resta come unica risorsa rivolgersi al governo affinché impugni la legge regionale illegittima presso la Corte Costituzionale, con conseguenti difficoltà e allungamento dei tempi.

A questo quadro critico si aggiunge la situazione delle specie di uccelli cacciabili; ben 19 sono le specie in stato di conservazione sfavorevole messe ulteriormente in pericolo dall’attività venatoria: canapiglia, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, fagiano di monte, pernice rossa, pernice sarda, coturnice, starna, quaglia, pavoncella, combattente, frullino, beccaccia, beccaccino, tortora, allodola. E 5 di queste (tortora selvatica, coturnice, pavoncella, moriglione e tordo sassello) sono addirittura classificate come minacciate a livello globale dal nuovo rapporto Birds in Europe, specie che andrebbero immediatamente sospese dai calendari venatori e considerate oggetto di speciali interventi di tutela.

Cosa sono le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agri-Turistico-Venatorie?

Le AFV e AATV sono una sorta di riserve di caccia, con la clausola formale, rispetto al passato, di non poter essere costituite a scopo di lucro.
Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo di selvaggina, a mezzo di abbattimento, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere, che possono essere superati. Una volta terminata la giornata di caccia, viene rilasciato al cacciatore un attestato che certifichi l’eventuale carniere come abbattuto in AFV.
Le Aziende Agri-Turistico Venatorie sono aziende agricole nelle quali il cacciatore può cacciare e dove sono consentiti l’immissione e l’abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento. In queste aziende i giorni di caccia settimanali aumentano (si può cacciare l’intera settimana con l’esclusione delle giornate di silenzio venatorio). I limiti di carniere e le annotazioni sul tesserino venatorio sono gli stessi delle altre zone salvo che per le specie oggetto “di incentivazione faunistica”, costituite cioè da esemplari d’allevamento liberati a fini venatori.

Che cos’è il carniere?

È il numero di capi di fauna selvatica cacciabile che ciascun cacciatore può prelevare nelle giornate di caccia e il numero di capi per specie che può prelevare nella stagione venatoria.

Che cosa sono gli ATC - Ambiti Territoriali Caccia?

Gli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) sono delle suddivisioni dei territori nei quali un’amministrazione, composta da consiglieri che eleggono un presidente, attua la “gestione” faunistica ed organizza il prelievo venatorio, ad esclusione delle aree a divieto di caccia e degli istituti faunistico-venatori (AFV, AATV).
Nelle zone alpine sono istituiti i CA (Comprensori Alpini).

I consiglieri sono rappresentati dalle associazioni venatorie, del mondo agricolo, degli enti locali o di associazioni di protezione ambientale. Spesso accade che al posto di reali rappresentanti di associazioni ambientaliste vengano eletti consiglieri appartenenti ad associazioni vicine al mondo venatorio, come ad esempio “Ekoclub”, o come è successo in provincia di Brescia dell’associazione FIPSAS (associazione riconosciuta dal ministero dell’ambiente ma di fatto un’associazione di pesca sportiva).

Possono esserci uno o più ATC nel territorio della stessa provincia. Capita spesso che ci sia un ATC unico per provincia nonostante le esigenze del territorio siano diverse.

Il cacciatore, per cacciare, deve iscriversi almeno ad un ATC o CA.

Tra i compiti degli ATC e CA dovrebbero esserci:

  • occuparsi del miglioramento degli habitat che ne costituiscono il relativo territorio
  • assicurare la sostenibilità del prelievo venatorio attraverso la riproduzione naturale degli animali
  • monitorare, attraverso i propri soci (cioè i cacciatori) coadiuvati dalla Provincia, i danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica
  • effettuare, attraverso i propri soci (cioè i cacciatori), i censimenti delle varie specie; sui capi censiti la provincia delibererà i piani di controllo
  • la gestione delle iscrizioni dei cacciatori affinché possano cacciare in quel territorio
  • le immissioni faunistiche di animali “pronto-caccia”, cioè allevati con lo scopo di essere rilasciati negli ATC a ridosso dell’inizio della stagione venatoria cosicché i cacciatori possano divertirsi a sparargli
    Etc.

La gestione degli animali “pronto-caccia” immessi in questi comprensori ha generato, in alcuni ATC, azioni volte ad incentivare l’uccisione degli animali predatori, che diventano un danno per i cacciatori (ad esempio le volpi con fagiani e lepri da allevamento). Ci sono stati casi di ATC che hanno deciso di pagare i propri soci alla consegna di volpi, abbattute durante il periodo venatorio, sotto forma di rimborso per ogni carcassa consegnata (ad esempio in provincia di Brescia dichiarato qui al minuto 1:20).

Come viene gestito il resto del territorio?

Il territorio di ogni regione o provincia deve essere destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a zona faunistica di protezione in cui vige il divieto di cacciare e si favorisce la sosta e la riproduzione della fauna selvatica. In questa percentuale vengono comprese le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Nella zona faunistica delle Alpi la percentuale del territorio destinato a zona di protezione deve essere pari ad una quota dal 10 al 20 per cento.
Un’altra quota massima del 15 per cento può (ma non deve) essere destinata alla caccia riservata a gestione privata (AATV e AFV) e ai centri privati di riproduzione.
Il restante territorio è destinabile alla gestione programmata della caccia (ATC e CA).

Cosa succede se la legge regionale va in contrasto con quella nazionale?

Si può richiedere al governo l’impugnazione di tale legge alla Corte Costituzionale. L’eccezione di costituzionalità può essere sollevata, oltre che dal governo, anche dalla magistratura.

In quali giorni ed in che orari possono sparare i cacciatori?

La caccia è consentita nei giorni stabiliti dal calendario venatorio, deliberato dalle regioni e, in alcune regioni, dalle singole province.
L’attività venatoria è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per chi pratica la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

Chi può cacciare?

Chiunque possieda i requisiti previsti dalla legge 157/92.
La caccia si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono a condizioni ben precise. La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile, per cui nessuno può disporne liberamente, e la sua tutela è nell’interesse di tutti i cittadini, anche a livello sovranazionale: cacciare non è un diritto, ma una concessione.

Fino a che età è consentito cacciare?

Posto che si abbiano tutti i requisiti previsti dalla legge 157/92, si può cacciare dal diciottesimo anno di età e senza alcun limite, rinnovando la licenza di porto di fucile per uso di caccia ogni cinque anni con un certificato medico di idoneità. Sulle cronache locali si legge spesso di “incidenti di caccia” causati da cacciatori di età molto avanzata.

Quali specie possono essere cacciate?

Nell’articolo 18 della legge 157/92 sono stabilite le specie cacciabili.

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

  • quaglia (Coturnix coturnix)
  • tortora (Streptopelia turtur)
  • merlo (Turdus merula)
  • allodola (Alauda arvensis)
  • starna (Perdix perdix)
  • pernice rossa (Alectoris rufa)
  • pernice sarda (Alectoris barbara)
  • lepre comune (Lepus europaeus)
  • lepre sarda (Lepus capensis)
  • coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
  • minilepre (Silvilagus floridamus)

Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

  • cesena (Turdus pilaris)
  • tordo bottaccio (Turdus philomelos)
  • tordo sassello (Turdus iliacus)
  • fagiano (Phasianus colchicus)
  • germano reale (Anas platyrhynchos)
  • folaga (Fulica atra)
  • gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
  • alzavola (Anas crecca)
  • canapiglia (Anas strepera)
  • porciglione (Rallus aquaticus)
  • fischione (Anas penepole)
  • codone (Anas acuta)
  • marzaiola (Anas querquedula)
  • mestolone (Anas clypeata)
  • moriglione (Aythya ferina)
  • moretta (Aythya fuligula)
  • beccaccino (Gallinago gallinago)
  • colombaccio (Columba palumbus)
  • frullino (Lymnocryptes minimus)
  • combattente (Philomachus pugnax)
  • beccaccia (Scolopax rusticola)
  • taccola (Corvus monedula)
  • corvo (Corvus frugilegus)
  • cornacchia nera (Corvus corone)
  • pavoncella (Vanellus vanellus)
  • cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
  • ghiandaia (Garrulus glandarius)
  • gazza (Pica pica)
  • volpe (Vulpes vulpes)

Dal 1 ottobre al 30 novembre:

  • pernice bianca (Lagopus mutus)
  • fagiano di monte (Tetrao tetrix)
  • francolino di monte (Bonasa bonasia)
  • coturnice (Alectoris graeca)
  • camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
  • capriolo (Capreolus capreolus)
  • cervo (Cervus elaphus)
  • daino (Dama dama)
  • muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda
  • lepre bianca (Lepus timidus)

Dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio:

  • cinghiale (Sus scrofa)

Dove possono cacciare i cacciatori?

Ogni cacciatore, che spari da capanno o vagante, ha delle norme da rispettare, dettate dalla legge 157/92 e dalla legge della regione in cui spara.

 

È vietato a chiunque:

  • l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
  • l’esercizio venatorio (incluso il solo atto di vagare in atteggiamento venatorio con armi al seguito fuori custodia) nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro;
  • sparare col fucile con canna ad anima liscia in direzione di case, strade o luoghi di lavoro, da meno di 150 metri di distanza; idem in caso di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, o di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
  • trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio;
  • esercitare la caccia a meno di 50 metri da tracciati ferroviari e da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed inter-poderali;
  • cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
  • costituisce reato sparare da veicoli a motore o da natanti, a scopo di caccia;
  • sparare di martedì e venerdì, che sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi; è reato sparare in questi giorni;
  • utilizzare reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.

Per lo sparo con carabina verso le aree di attenzione che abbiamo elencato, la distanza di sicurezza è invece di una volta e mezzo la gittata dell’arma. Attenzione: le carabine sono armi utilizzate prevalentemente per la caccia agli ungulati. Un’arma a canna liscia con palla unica ha una gittata massima di un chilometro; un’arma a canna rigata può avere una gittata anche di 5 chilometri, anche se il tiro utile però è per una distanza di 400/500 metri. Non è un caso se tutti gli anni molte vittime umane sono dovute a chi stava cacciando ungulati, che dovrebbe sparare da distanze che vanno dal chilometro e mezzo ai sette chilometri e mezzo se il tiro è in direzione di strade o case.

Cosa fare se un cacciatore è troppo vicino a casa?

Se ti capitasse di avere cacciatori vicino a casa che non rispettano i limiti di distanza e che nonostante le tue lamentele non si allontanano, consigliamo di prendere più informazioni e particolari possibili (fare loro foto, annotare le loro sembianze, come sono vestiti, se avevano un cane con loro e com’era, annotare la targa della macchina se riesci a vederla) e chiamare gli organi di vigilanza venatoria (in primis: Polizia provinciale, Carabinieri forestali) per denunciare l’accaduto, specificando anche se sei stata/o minacciata/o per la tua lamentela.
Non avere timore, anche una denuncia contro ignoti è importante perché rimarrà comunque registrata agli organi preposti e sarà utile in caso di incidenti. Dopo aver fatto la denuncia, mandane una copia alla prefettura, facendo presente quello che accade nella tua zona ad opera dei cacciatori.
Le tue chiamate al 112 saranno sempre registrate e la tua richiesta verrà smistata a enti che potranno darti una mano: Carabinieri Forestali, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste.

Ulteriori informazioni

Infine segnala sempre a LAC l’accaduto scrivendo un’email a info@abolizionecaccia.it allegando foto e/o video. LAC non interviene direttamente sul posto, le tue segnalazioni, soprattutto se corredate da foto o video, saranno utilizzate per far capire alle autorità la gravità del problema.

Perché alcuni animali si possono cacciare anche quando la stagione venatoria finisce?

Si spara agli animali durante il periodo venatorio (caccia) e si spara al di fuori del periodo venatorio per controlli faunistici.

Il controllo faunistico si può svolgere anche in zone di divieto (ad esempio oasi, zone ripopolamento e cattura, valichi montani) e anche in periodi di caccia chiusa. Questi controlli della fauna, che avvengono specialmente in caso di danni alle produzioni agricole, dovrebbero essere praticati, per legge (articolo 19 della legge 157/92), mediante l’utilizzo di metodi ecologici. Qualora si verifichi l’inefficacia di questi metodi, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) rilascia un parere sui piani di controllo indicando le specie oggetto di abbattimento, il modo e il numero massimo di prelievi autorizzati. [ ATTENZIONE: questo succedeva prima che il governo Meloni modificasse l’art.19 della Legge 157/92. ORA non sono più previsti i metodi ecologici ]

Tali piani di abbattimento non sono assimilabili all’attività venatoria e possono essere svolti solo da organi pubblici di vigilanza e dai cacciatori che sono proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano tali piani (Attenzione: dal 2023 con le modifiche apportate dal governo Meloni alla L.157/92 chiunque ha licenza di caccia può partecipare, in ogni luogo, anche Parchi, tutti i giorni e a qualsiasi ora, anche la notte).

Cos’è la caccia di selezione?

La caccia di selezione è quella che si svolge su alcune specie cacciabili di ungulati (cervi, daini, caprioli, camosci e ultimamente anche cinghiali) in periodi stabiliti dalle Regioni. È praticata secondo piani di abbattimento che assegnano al cacciatore “selecontrollore” un numero di animali da abbattere secondo il genere e l’età della preda (da neonati fino all’età adulta). Generalmente, in questo tipo di caccia, si utilizzano armi a lunga gittata e ottica di mira.
“Selecontrollore” è un termine improprio perché questo cacciatore non fa un reale controllo e non potrebbe farlo: l’articolo 19 della legge 157/92 (che è l’articolo che affronta la gestione e successivo controllo della fauna selvatica) non lo prevede come figura.
Il cacciatore “selecontrollore” di fatto è una persona che esercita la caccia in deroga al calendario venatorio perché può cacciare con mezzi, tempi e in luoghi diversi quando partecipa ai piani di controllo (ad esempio può abbattere su terreno innevato, di notte, in parchi, in zone di ripopolamento e cattura, può utilizzare trappole di norma vietate, etc.).

La fauna, una volta abbattuta durante i piani di controllo, appartiene allo Stato e va assegnata con un bando. Se non ha valore va distrutta o data in beneficenza. Vi sono casi di province denunciate e amministratori indagati perché assegnavano la fauna abbattuta ai cacciatori “selecontrollori” evitando il bando e cacciatori “selecontrollori” colti in flagrante nell’appropriarsi di carcasse di animali uccisi durante il controllo.

La caccia di selezione deroga dalla legge 157/92, ha una regolamentazione apposita ed è quindi una caccia che si fa tutto l’anno, ecco perché piace al mondo venatorio.

Quali cacciatori possono praticare la caccia di selezione?

I cacciatori che abbiano frequentato un corso autorizzato dalla Regione e superato l’esame sulle specie prescelte. Con la conseguente abilitazione di selecontrollore, si iscrivono ad un apposito registro della provincia.

Che cos’è Ispra? Che funzione ha (riguardo la caccia)?

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo delle comunità animali e della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano e di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

La legge 157/92 che protegge e norma il prelievo venatorio della fauna omeoterma, stabilisce che le regioni e province possono modificare i calendari venatori e predisporre i piani di controllo della fauna previo parere di ISPRA.

Cos’è un piano di controllo/abbattimento?

È uno strumento di gestione della fauna ed è una deroga al generale regime di protezione. Dopo che la Regione ha deliberato delle linee guida, la Provincia dispone i piani di controllo.

Il controllo faunistico viene attuato con ulteriori abbattimenti (oltre ai capi già abbattuti dai cacciatori durante la stagione venatoria) al di fuori del periodo venatorio, utilizzando le figure disposte dall’articolo 19 della legge 157/92.

Il controllo faunistico si può svolgere non solo in periodi di caccia chiusa ma anche in zone di divieto (come ad esempio oasi, zone ripopolamento e cattura, valichi montani).

Il controllo faunistico può avvenire anche nei parchi nazionali e regionali

Contrariamente alla “caccia”, la fauna abbattuta durante i piani di contenimento è patrimonio indisponibile dello Stato e non appartiene al cacciatore (succede però spesso che la fauna abbattuta venga ceduta alle squadre dei cacciatori coinvolti nei piani di controllo, ma ciò non è lecito, è illegittimo).

Come viene stabilito quanti animali devono essere uccisi all’interno del piano di abbattimento/controllo?

Il controllo, secondo la legge 157/92, può essere effettuato solo se si dimostra la reale necessità legata a danni o disequilibri; prima che il governo Meloni, appena eletto, modificasse la L.157/92, doveva sempre avvenire attraverso metodi incruenti e di prevenzione mentre gli abbattimenti devono essere l’extrema ratio. Da notare che ISPRA ha certificato e riconosciuto valido, quale metodo ecologico per la prevenzione dei danni alle colture, la recinzione elettrica.

Le operazioni di censimento in Italia, ad oggi, risultano approssimative e non standardizzate, delegate ai cacciatori (con conseguente conflitto di interessi). In alcune province addirittura si utilizzano come stima l’entità dei danni (ad esempio: “sono stati rovinati due campi, uccidiamo 100 cinghiali”) oppure il numero di animali abbattuti l’anno precedente, con l’assurda motivazione che se erano presenti l’anno prima, lo stesso numero sarà presente anche nell’anno corrente (nel frattempo gli animali potrebbero essere già stati tutti uccisi).

Il problema è che, il controllo dell’efficacia dei metodi ecologici messi in atto. non lo effettua l’ISPRA, ma gli uffici territoriali stessi. Come si può essere certi che una recinzione elettrica sia stata correttamente installata e mantenuta e che, nonostante questo, si siano verificati dei danni? Come è possibile che una recinzione elettrificata, correttamente installata e mantenuta, non abbia funzionato se, oltre ad essere certificata dall’ISPRA, addirittura sono le regioni stesse, all’interno dei piani di controllo (pag. 12-13), a sostenerne l’efficacia?

Se sono efficaci, perché allora esistono i piani di abbattimento?

Come si può denunciare un piano di controllo illegittimo?

È difficile difendere in modo efficace e tempestivo la fauna selvatica da piani di abbattimento, poiché ci trova spesso di fronte a una mancanza di trasparenza nell’agire della Pubblica Amministrazione, con la mancata o parziale pubblicazione di dati ambientali relativi alla gestione faunistica.

Per quanto riguarda l’informazione ambientale, restano ferme le disposizioni di maggior tutela recate dalle norme di settore: il decreto legislativo 152/2006, la legge 108/2001 (ratifica della Convenzione di Aarhus del 1998, testo base a livello UE che ha lo scopo di garantire ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di governo anche locale) e il decreto legislativo 195/2005 che, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, ha regolato forme e modi dell’accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

Le amministrazioni sono obbligate a dare evidenza a queste informazioni sui loro siti, in una apposita sezione facilmente individuabile denominata “Informazioni ambientali” affinché il cittadino possa accedervi facilmente.

Che cos’è la battuta di caccia in braccata? E quella in girata?

La battuta di caccia in braccata è una modalità di caccia al cinghiale in forma collettiva; i cinghiali vengono spinti verso le “poste” (punti dove resta in attesa il tiratore) con l’ausilio di una muta di cani condotti da alcuni conduttori, coprendo una porzione rilevante di territorio.

Le modalità pratiche (cacciatori partecipanti, numero di cani, loro razza o tipologia, spostamenti dei conduttori, ecc.) possono variare anche sensibilmente, a seconda delle realtà locali.

Nella modalità della “girata” i cinghiali sono indotti a muoversi verso le poste attraverso l’azione di un solo cane (di solito a gamba corta), detto “limiere”, impiegato per trovare le tracce fresche dei cinghiali che si sono fermati in punti di sosta dopo la pastura notturna. La caccia in girata presuppone un numero di poste più ridotte e la copertura di una superficie di terreno meno estesa, oltre ad essere meno impattante in termine di disturbo ad altre specie presenti nel bosco.

È consentito alimentare i cinghiali?

No. Foraggiare i cinghiali è un reato. In alcune aree del Paese esiste il malcostume, illegale,  di lasciare cibo per cinghiali (granturco, pane secco, ecc,) per fidelizzarli alle aree di caccia ove opera abitualmente una squadra.

Egualmente criticabile è l’abitudine di alimentare i cinghiali per altri scopi ludico-ricreativi e per una malintesa empatia. Gli animali selvatici devono restare selvatici e come tali assoggettati alla normale selezione naturale; è sbagliato abituarli a reperire facilmente risorse in aree urbane, favorendo forzate “addomesticazioni”.

Si possono immettere cinghiali sul territorio?

No. Immettere cinghiali in libertà è un reato contravvenzionale. L’articolo 7, comma primo, della legge 28/12/2015 n. 221 recita:
“È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate”.
Ma se il cinghiale è considerato dal mondo agricolo il pericolo pubblico numero uno, perché consentire che venga allevato e liberato nelle AFV con il forte rischio che poi si disperda in altre zone?

Quali sono le specie infestanti e nocive?

Il concetto di “animale nocivo” è scomparso dalla legislazione statale in materia di fauna selvatica già all’inizio del 1978.
Era l’articolo 4 del vecchissimo ed ormai abrogato R.D. 1016 del 1939 (testo unico sulla caccia) a contemplare nell’elenco dei “Nocivi” i rapaci, alcuni carnivori, gli aironi e, persino, i gatti vaganti ad oltre 300 metri dagli abitati.

Esistono solo alcune specie attualmente escluse dalla tutela generale o stagionale, che la vigente legge 157/92 attribuisce ai mammiferi e agli uccelli selvatici, e che pertanto non sono assoggettate a regimi di parziale o totale protezione (si tratta di: topi, talpe, ratti, arvicole; dal 2016 anche le nutrie).

Si tratta di concetti ormai ridicolizzati dal comune sentire e da un approccio scientifico alla conoscenza del funzionamento degli ecosistemi.

Che cos'è la caccia al seguito?

È un tipo di caccia effettuata con cani da seguito o cani da seguita. Sono impiegati per scovare ed inseguire i selvatici, come ad esempio per “la braccata” al cinghiale, dove i cani, dopo averlo scovato, concorrono a spingere l’animale verso il cacciatore per il successivo abbattimento.

È una forma di caccia cruenta dove, a seconda delle realtà in cui avviene, vengono impiegati anche un numero considerevole di cani, che spesso mordono e feriscono il cinghiale che a sua volta, nel tentativo di difendersi e salvarsi, ferisce gravemente i cani coinvolti nella lotta.

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Emergenza Cinghiali

11 – PSA e suidi

  La PSA (Peste Suina Africana) è una malattia che spaventa tutti gli allevatori europei di suini per il danno economico che può derivare da una sua possibile epidemia. È una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali.  Cinghiali e suini sono della stessa specie: il…

10 – Cinghiali in città

Come ci si deve comportare se si incontrano uno o più cinghiali durante una passeggiata in un campo, in un bosco oppure nella periferia di un centro abitato?

09 – Incontro ravvicinato con un cinghiale

Come ci si deve comportare se si incontrano uno o più cinghiali durante una passeggiata in un campo, in un bosco oppure nella periferia di un centro abitato?

08 – La prevenzione degli incidenti stradali

Perché la fauna selvatica attraversa le strade? Qual è la soluzione economica ed efficace per prevenire incidenti stradali durante gli attraversamenti?

07 – Il controllo della popolazione di cinghiali

Come può essere contenuta la popolazione di cinghiali in Italia, senza l’utilizzo dei cacciatori? L’immuno contraccezione è un sistema interessante.

06 – Danni alle colture: i metodi di prevenzione ecologici Pt.2

I metodi ecologici per la prevenzione dei danni alle colture funzionano davvero? Cosa scrivono a riguardo le nostre amministrazioni?

05 – Danni alle colture: i metodi di prevenzione ecologici Pt.1

Ammazzare cinghiali fa in modo che la specie non entri più in un campo coltivato, così che l’imprenditore non riscontri più danni? La risposta è ovvia: no.

04 – La caccia è efficace nel contenimento dei cinghiali e nella prevenzione dei danni?

Perché i cacciatori non solo sono totalmente inutili nel controllo della popolazione di cinghiali ma addirittura sono una delle cause del loro aumento?

03 – Com’è nato il “problema” cinghiali

Vogliamo chiarire perché ci troviamo in un momento storico in cui la coabitazione con i cinghiali è diventata difficoltosa.

02 – Faq – Come funziona la caccia?

Cerchiamo di capire, nel modo più semplice possibile, come funziona la caccia. Alcuni dei concetti che spiegheremo ci serviranno per entrare nei dettagli dell’“emergenza cinghiali”.

01 – Emergenza Cinghiali

Siamo stanchi che la soluzione dei problemi di coabitazione con la fauna selvatica venga delegata ai cacciatori. Vogliamo che la tutela della fauna selvatica sia affidata a persone competenti, non a chi non ha altri argomenti che ordinarne l’uccisione.